Codice civile
Art. 247 c.c. — Legittimazione passiva
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo III — Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio
Testo dell'articolo
Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta , l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato , l'azione è proposta contro la stessa, assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice .
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice .
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il disconoscimento coinvolge necessariamente presunto padre, madre e figlio. Per minori o incapaci sono richiesti i rappresentanti previsti dalla norma; se una parte è morta si individuano i soggetti sostitutivi o il curatore. Il contraddittorio non può essere omesso perché la prova biologica sembra certa.
Esempio pratico
Si vuole disconoscere la paternità di un figlio minorenne: oltre ai genitori, deve partecipare il figlio con il curatore richiesto, evitando conflitti di interesse.
Giurisprudenza
Curatore e consenso all’esame genetico
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 1988, Rv. 676882-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di disconoscimento di paternità, il rifiuto ingiustificato del figlio a sottoporsi al test del DNA costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., dovendo tuttavia tenersi conto che, ove il figlio sia ancora minorenne, il consenso alla sottoposizione al predetto test, come pure il rifiuto e la sua relativa giustificazione, devono essere espressi dal soggetto che ne ha la rappresentanza in giudizio e, dunque, in assenza di diverse disposizioni, dal curatore speciale del minore, senza che la mancata partecipazione di quest'ultimo alle operazioni peritali possa, in sé, assumere valore di rifiuto alla sottoposizione al test, risultando a tali fini ininfluente anche l'ascolto del minore, stante l'attribuzione al curatore dell'esclusiva legittimazione a esprimere al riguardo la relativa volontà.
Fonte →Padre biologico e giudizio di disconoscimento
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 2983, Rv. 673948-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nel giudizio di appello avverso la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità, il padre naturale non assume la qualità di parte necessaria, non essendo prevista dalla legge la sua legittimazione ad agire, né la qualità di parte facoltativa, non essendo portatore di un interesse giuridico che legittimi il suo intervento anche solo adesivo, e non può intervenire nel giudizio di appello, poiché l'intervento in appello è ammesso solo a favore del terzo che potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c. e non anche a favore di chi, come il padre naturale, è portatore di un interesse di mero fatto all'esito del giudizio di disconoscimento.
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