Codice civile
Art. 248 c.c. — Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo III — Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio
Testo dell'articolo
L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse .
L'azione è imprescrittibile .
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori .
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La contestazione dello stato può essere esercitata da chi risulta genitore nell’atto di nascita e da chi ha un interesse concreto. È imprescrittibile, ma va mantenuta nei casi sostanziali ammessi e richiede la partecipazione dei genitori e le garanzie per minori e incapaci.
Esempio pratico
Un soggetto che dimostra un interesse giuridico contesta uno stato nelle ipotesi dell’articolo 240: si verificano legittimazione e contraddittorio con entrambi i genitori.
Giurisprudenza
Contestazione quando manca la presunzione di paternità
Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 4194, 2018 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Se non opera la presunzione di concepimento matrimoniale e non è intervenuto il riconoscimento, la contestazione delle risultanze anagrafiche da parte di chi vi figura come padre non va trattata automaticamente come disconoscimento. Nel caso esaminato la Corte individua il rimedio residuale della contestazione dello stato di figlio.
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