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Codice civile

Art. 2475-bis c.c. — Rappresentanza della societa' 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VII - Della società a responsabilità limitata

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della societa'.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Gli amministratori della SRL hanno rappresentanza generale della società; i limiti derivanti da atto costitutivo o nomina non sono ordinariamente opponibili ai terzi.

La pubblicazione del limite non è da sola sufficiente a opporlo. L’eccezione richiede la prova che il terzo abbia intenzionalmente agito a danno della società.

Potere gestorio interno e imputazione esterna del contratto devono essere distinti. La disposizione non autorizza a ignorare tutti i limiti legali: la qualificazione del limite e l’eventuale conflitto d’interessi richiedono un esame separato.

Esempio pratico

Lo statuto richiede un’autorizzazione interna per acquisti oltre 50.000 euro: la sua omissione non rende automaticamente inefficace il contratto verso il fornitore.

Giurisprudenza

  • Spendita del nome e pubblicità della cessazione

    Corte di cassazione, n. 24262, 2022 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’imputazione dell’atto all’ente può emergere dal suo contenuto, senza formule rituali; la cessazione non iscritta della carica richiede il distinto vaglio della pubblicità.

    Fonte →

Note

Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.

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