Codice civile
Art. 2475-ter c.c. — Conflitto di interessi
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VII - Della società a responsabilità limitata
Testo dell'articolo
I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della societa', se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la societa', qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi può essere annullato su domanda della società se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Le decisioni del consiglio adottate con il voto determinante dell’amministratore in conflitto sono impugnabili, se arrecano danno patrimoniale, entro novanta giorni da amministratori e soggetti di controllo indicati dalla norma.
Per contratto e decisione consiliare cambiano presupposti e rimedi. Sono protetti i diritti acquistati in buona fede dai terzi; non basta un interesse astrattamente diverso senza il concreto vaglio richiesto.
Esempio pratico
L’amministratore fa acquistare un immobile proprio alla SRL a prezzo eccessivo: si controllano conflitto, conoscenza del terzo e danno, distinguendo contratto e delibera.
Giurisprudenza
Conflitto concreto fra società
Corte di cassazione, n. 5108, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La coincidenza degli amministratori nelle società contraenti non basta: occorre accertare un effettivo contrasto fra gli interessi coinvolti nell’operazione.
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Note
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