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Codice civile

Art. 249 c.c. — Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo III — Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L'azione è imprescrittibile .

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il reclamo dello stato di figlio spetta al figlio stesso ed è imprescrittibile. Devono partecipare entrambi i genitori, con le forme di rappresentanza e sostituzione richiamate per morti, minori e incapaci. Il diritto non è attribuito indiscriminatamente a chi abbia un interesse patrimoniale.

Esempio pratico

Il figlio chiede lo stato diverso in una delle ipotesi dell’articolo 239: il giudizio deve coinvolgere entrambi i genitori e rispettare le regole richiamate.

Note

Nel primo comma Brocardi riporta «stato legittimo»; sostituito con «stato di figlio» sulla base del testo sostitutivo del D.Lgs. 154/2013, articolo 21, comma 2, e di WIPO Lex.

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