Codice civile
Art. 249 c.c. — Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo III — Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio
Testo dell'articolo
L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.
L'azione è imprescrittibile .
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il reclamo dello stato di figlio spetta al figlio stesso ed è imprescrittibile. Devono partecipare entrambi i genitori, con le forme di rappresentanza e sostituzione richiamate per morti, minori e incapaci. Il diritto non è attribuito indiscriminatamente a chi abbia un interesse patrimoniale.
Esempio pratico
Il figlio chiede lo stato diverso in una delle ipotesi dell’articolo 239: il giudizio deve coinvolgere entrambi i genitori e rispettare le regole richiamate.
Note
Nel primo comma Brocardi riporta «stato legittimo»; sostituito con «stato di figlio» sulla base del testo sostitutivo del D.Lgs. 154/2013, articolo 21, comma 2, e di WIPO Lex.