Codice civile
Art. 2487-ter c.c. — Revoca dello stato di liquidazione
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VIII - Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
Testo dell'articolo
La societa' puo' in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436. La revoca ha effetto solo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della societa' o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La società può revocare lo stato di liquidazione dopo aver eliminato la causa di scioglimento, con decisione secondo le maggioranze delle modifiche statutarie.
La delibera segue l’art. 2436 e diventa efficace dopo sessanta giorni dall’iscrizione, salvo consenso dei creditori o pagamento di quelli non consenzienti. I creditori anteriori possono opporsi entro il termine.
La revoca non può essere una semplice dichiarazione che ignora la causa ancora esistente. Restano da verificare il recesso dei soci nei casi applicabili e la possibilità di autorizzazione giudiziale prevista dal rinvio all’art. 2445.
Esempio pratico
I soci ricapitalizzano la società e deliberano la revoca della liquidazione: attendono la tutela temporale dei creditori prima della piena efficacia.
Note
Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.