Codice civile
Art. 2488 c.c. — Organi sociali
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VIII - Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
Testo dell'articolo
Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Durante la liquidazione continuano a operare assemblea, organi di controllo e gli altri organi sociali, nei limiti compatibili con la fase.
Il passaggio ai liquidatori non abolisce automaticamente la partecipazione dei soci o le funzioni di vigilanza. Ogni competenza va adattata all’obiettivo della realizzazione dell’attivo e del pagamento dei debiti.
Non si applicano indistintamente poteri pensati per una società in normale esercizio. L’organizzazione resta utile per decisioni, bilanci e controlli, senza invadere la rappresentanza e le attribuzioni proprie dei liquidatori.
Esempio pratico
La SRL in liquidazione approva il bilancio annuale tramite i soci mentre il sindaco continua i controlli compatibili con la fase.
Note
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