Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2488 c.c. — Organi sociali 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VIII - Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Durante la liquidazione continuano a operare assemblea, organi di controllo e gli altri organi sociali, nei limiti compatibili con la fase.

Il passaggio ai liquidatori non abolisce automaticamente la partecipazione dei soci o le funzioni di vigilanza. Ogni competenza va adattata all’obiettivo della realizzazione dell’attivo e del pagamento dei debiti.

Non si applicano indistintamente poteri pensati per una società in normale esercizio. L’organizzazione resta utile per decisioni, bilanci e controlli, senza invadere la rappresentanza e le attribuzioni proprie dei liquidatori.

Esempio pratico

La SRL in liquidazione approva il bilancio annuale tramite i soci mentre il sindaco continua i controlli compatibili con la fase.

Note

Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati