Codice civile
Art. 2493 c.c. — Approvazione tacita del bilancio
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VIII - Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
Testo dell'articolo
Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci. Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il bilancio finale di liquidazione si intende approvato se decorre il termine dell’art. 2492 senza reclami.
Prima della scadenza, la quietanza senza riserve rilasciata all’atto del pagamento dell’ultima quota di riparto può valere come approvazione. L’approvazione libera i liquidatori verso i soci, salvi gli obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo.
La liberazione non è una generale immunità verso i creditori e non sana riparti che ne violano la tutela. Bisogna verificare riserve nella quietanza, effettivo pagamento e obblighi ancora da eseguire.
Esempio pratico
Il socio riceve l’ultima somma e firma una quietanza senza riserve: si valuta l’effetto di approvazione del bilancio finale previsto dalla norma.
Note
Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.