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Codice civile

Art. 2494 c.c. — Deposito delle somme non riscosse 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VIII - Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo 2492, devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le somme spettanti ai soci e non riscosse entro novanta giorni dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio finale devono essere depositate presso una banca.

Il deposito indica cognome e nome del socio oppure i numeri delle azioni, se queste sono al portatore. Il liquidatore deve custodire la destinazione individuale delle somme non ritirate.

Il mancato ritiro non permette di distribuire le somme agli altri soci o trattenerle personalmente. Il deposito è un adempimento specifico di chiusura, da coordinare con bilancio finale, approvazione e obblighi residui della liquidazione.

Esempio pratico

Un socio non ritira 6.000 euro nel termine: il liquidatore li deposita in banca identificandone il beneficiario.

Note

Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.

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