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Codice civile

Art. 2501-septies c.c. — Deposito di atti 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione; Sezione II - Della fusione delle società

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Devono restare depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finche' la fusione sia decisa: 1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale; le situazioni patrimoniali della societa' partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale.

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La societa' non e' tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della societa' dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Prima della decisione i soci devono poter consultare i documenti che consentono di valutare la fusione. Il deposito informativo riguarda progetto e relazioni, bilanci degli ultimi tre esercizi e situazioni patrimoniali richieste.

I documenti restano disponibili in sede o sul sito per i trenta giorni precedenti la decisione e fino alla sua adozione. I soci possono ottenere gratuitamente copia, anche telematica; un sito liberamente consultabile e scaricabile consente la modalità alternativa prevista.

Il termine può essere rinunciato unanimemente dai soci, ma la rinuncia non elimina obblighi documentali diversi né consente di occultare informazioni necessarie. Si applicano le semplificazioni specifiche della singola operazione.

Esempio pratico

Una socia chiede i tre ultimi bilanci prima di votare: la società deve renderli consultabili e fornire gratuitamente la copia richiesta secondo le modalità ammesse.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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