Codice civile
Art. 2502-bis c.c. — Deposito e iscrizione della decisione di fusione
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione; Sezione II - Della fusione delle società
Testo dell'articolo
La deliberazione di fusione delle societa' previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436.
La decisione di fusione delle societa' previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V, VI, VII.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La decisione favorevole alla fusione deve essere resa pubblica nel registro delle imprese insieme ai documenti previsti. Questa iscrizione è una fase distinta dal successivo deposito dell’atto conclusivo.
Per SPA, SAPA e SRL si applica il controllo e l’iscrizione dell’art. 2436. Per le società di persone il deposito riguarda il loro registro; il regime dell’art. 2436 opera anche quando la società risultante o incorporante sia di capitali.
L’approvazione interna non produce da sola gli effetti finali della fusione. L’iscrizione rileva anche per il termine di opposizione dei creditori; va verificata la data dell’ultima decisione iscritta.
Esempio pratico
Alfa e Beta approvano il progetto in giorni diversi: per calcolare il termine dei creditori occorre controllare l’ultima iscrizione delle decisioni, non la prima assemblea.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.