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Codice civile

Art. 2506-quater c.c. — Effetti della scissione 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione; Sezione III - Della scissione delle società

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le societa' beneficiarie; puo' essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di societa' nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504-bis.

Qualunque societa' beneficiaria puo' effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla societa' scissa.

Ciascuna societa' e' solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della societa' scissa non soddisfatti dalla societa' cui fanno carico.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La scissione diventa efficace dall’ultima iscrizione dell’atto nei registri delle beneficiarie. Una data successiva è ammessa salvo il caso di nuove società; le decorrenze contabili e sugli utili possono seguire le deroghe espressamente richiamate.

Ogni beneficiaria può curare gli adempimenti pubblicitari della scissa. Per i debiti non soddisfatti dal soggetto cui fanno carico opera la responsabilità solidale delle altre società nei limiti del patrimonio netto effettivo assegnato o rimasto.

La solidarietà non trasforma automaticamente tutte le partecipanti in debitrici senza limite. Va distinta la società originariamente obbligata e va provato il valore patrimoniale limitativo; l’assenza di opposizione non elimina da sola la tutela del creditore.

Esempio pratico

Un debito attribuito a Beta resta insoluto: il creditore verifica la responsabilità delle altre partecipanti e i rispettivi limiti patrimoniali, senza presumere che la scissione lo abbia cancellato.

Giurisprudenza

  • Responsabilità delle partecipanti e debitrice originaria

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 32551, 2025, Rv. 676561-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Se il soggetto cui il debito è attribuito non adempie, opera la solidarietà delle altre partecipanti nei limiti del patrimonio netto assegnato. La società originariamente obbligata prima dell’operazione resta integralmente responsabile.

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  • Solidarietà anche senza previa opposizione

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 32551, 2025, Rv. 676561-02 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Il creditore può far valere la responsabilità solidale limitata prevista dall’art. 2506-quater senza avere prima proposto opposizione alla scissione o esperito gli altri rimedi di tutela.

    Fonte →
  • Prova dell’atto e titolarità del credito assegnato

    Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 31457, 2025, Rv. 677209-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Se è contestata l’esistenza della scissione, il contratto deve essere provato per iscritto. La titolarità dello specifico credito può invece risultare anche da presunzioni gravi, precise e concordanti che ne dimostrino l’inclusione tra i crediti assegnati.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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