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Art. 2510-bis c.c. — Trasferimento della sede all'estero 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo XI bis - Del trasferimento della sede all’estero

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il trasferimento all'estero della sede statutaria e' posto in essere mediante trasformazione in conformita' alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.

La trasformazione effettuata ai sensi del primo comma si considera trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo in cui e' fissata la sede statutaria della societa' risultante dall'operazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il trasferimento all’estero della sede statutaria si realizza attraverso una trasformazione regolata dalle disposizioni sulle operazioni transfrontaliere e internazionali. Non basta cambiare l’indirizzo nello statuto per eludere quel procedimento.

Occorre individuare il regime di trasformazione pertinente e adempiere le sue condizioni. Il secondo comma vigente qualifica l’operazione come trasferimento di sede all’estero indipendentemente dal luogo della sede statutaria della società risultante.

La collocazione materiale degli uffici e il trasferimento giuridico della sede non sono concetti intercambiabili. La norma richiede coordinamento con la disciplina speciale, senza equiparare ogni spostamento operativo a una trasformazione.

Esempio pratico

Alfa vuole mutare il proprio ordinamento societario tramite un’operazione internazionale: verifica il procedimento speciale, anziché limitarsi a deliberare un nuovo indirizzo estero.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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