Codice civile
Art. 2516 c.c. — Rapporti con i soci
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare la parità di trattamento dei soci. La regola riguarda il modo in cui attribuisce vantaggi e richiede prestazioni nello scambio mutualistico.
Occorre confrontare soci che si trovano in condizioni pertinenti analoghe e verificare i criteri adottati. Differenze fondate su qualità, quantità o condizioni dello scambio possono avere una giustificazione coerente.
Parità non significa identità di ogni prestazione indipendentemente dai fatti. Il rapporto mutualistico conserva autonomia rispetto a quello sociale: inadempimenti e rimedi vanno individuati sul rapporto effettivamente controverso.
Esempio pratico
Due soci consegnano prodotti dello stesso tipo e qualità alle stesse condizioni: un prezzo diverso senza ragione richiede verifica rispetto alla parità di trattamento.
Giurisprudenza
Rimedi contrattuali nello scambio mutualistico
Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 14850, 2024, Rv. 671344-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il rapporto relativo alle prestazioni mutualistiche è ulteriore rispetto alla partecipazione sociale. Nella controversia sulle consegne agricole, la sua autonomia consente i rimedi generali per l’inadempimento contrattuale.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.