Codice civile
Art. 2514 c.c. — Requisiti delle cooperative a mutualita' prevalente
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
Le cooperative a mutualita' prevalente devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La cooperativa a mutualità prevalente deve limitare la remunerazione del capitale, impedire la distribuzione delle riserve ai soci cooperatori e devolvere il patrimonio finale secondo le condizioni legali. Le clausole proteggono la destinazione mutualistica.
Lo statuto contiene i tetti sui dividendi e sugli strumenti dei cooperatori, il divieto sulle riserve e la devoluzione ai fondi mutualistici dedotte le poste ammesse. Introduzione e soppressione delle clausole seguono le maggioranze straordinarie.
La qualifica richiede anche la prevalenza sostanziale. I tetti non sono percentuali fisse immutabili, ma dipendono dai parametri legali; le eccezioni e i diritti dei finanziatori vanno verificati senza confonderli con quelli dei cooperatori.
Esempio pratico
Una cooperativa prevalente propone di distribuire una riserva ai cooperatori: la clausola obbligatoria di indivisibilità impedisce quella destinazione, anche se l’assemblea la desidera.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.