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Art. 2532 c.c. — Recesso del socio 

Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il socio cooperatore puo' recedere dalla societa' nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non puo' essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla societa'. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e societa' il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il recesso dalla cooperativa è ammesso nei casi di legge o di statuto e riguarda l’intera partecipazione. La dichiarazione viene comunicata con raccomandata alla società e sottoposta alla verifica degli amministratori.

Il consiglio la esamina entro sessanta giorni; se nega i presupposti deve darne comunicazione, impugnabile entro sessanta giorni. Gli effetti sul rapporto sociale e su quello mutualistico seguono momenti distinti.

Per il rapporto mutualistico rileva la chiusura dell’esercizio e il preavviso di tre mesi previsto, salvo diversa disciplina consentita. Non si presume un diritto di uscita libero in ogni momento né un rimborso immediato.

Esempio pratico

Il socio comunica un recesso fondato sullo statuto quattro mesi prima della chiusura: gli amministratori verificano i presupposti e si distinguono decorrenza sociale e cessazione dello scambio mutualistico.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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