Codice civile
Art. 2534 c.c. — Morte del socio
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.
L'atto costitutivo puo' prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla societa' subentrino nella partecipazione del socio deceduto.
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralita' di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la societa' consenta la divisione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La morte del socio determina, di regola, il diritto degli eredi alla liquidazione della partecipazione. Lo statuto può invece prevederne il subentro se possiedono i requisiti di ammissione.
Occorre esaminare statuto e requisiti degli eredi. Quando gli eredi ammessi sono più di uno devono nominare un rappresentante comune, salvo la divisibilità della quota nelle condizioni consentite.
La qualità di socio non passa automaticamente per successione in ogni cooperativa. Diritti patrimoniali ereditari e partecipazione alla vita sociale devono essere distinti; la liquidazione segue il bilancio e i termini dell’art. 2535.
Esempio pratico
Alla morte di un socio gli eredi chiedono di entrare: se lo statuto non prevede il subentro ricevono la liquidazione, mentre una clausola ammessa richiede comunque i requisiti mutualistici.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.