Codice civile
Art. 2545-septies c.c. — Gruppo cooperativo paritetico
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
Il contratto con cui piu' cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare: 1) la durata; 2) la cooperativa o le cooperative cui e' attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri; 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati; 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto; 5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune.
La cooperativa puo' recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle societa' cooperative.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il gruppo cooperativo paritetico organizza contrattualmente direzione e coordinamento tra cooperative anche di categorie diverse. Il contratto definisce poteri e compensazioni per distribuire equilibratamente i vantaggi comuni.
Devono risultare durata, soggetti dirigenti, eventuali altri partecipanti, criteri di adesione e recesso e condizioni di equilibrio. L’accordo scritto viene depositato presso l’albo delle cooperative.
La cooperativa può recedere senza oneri se l’adesione peggiora le condizioni dello scambio per i propri soci. Il coordinamento non cancella l’autonomia delle società o le regole sulla responsabilità da direzione.
Esempio pratico
Tre cooperative condividono acquisti e logistica: il contratto individua chi coordina e come si ripartiscono i vantaggi; una cooperativa verifica il recesso se lo scambio dei suoi soci peggiora.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.