Codice civile
Art. 2545-sexies c.c. — Ristorni
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantita' e qualita' degli scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attivita' svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
I ristorni attribuiscono il vantaggio mutualistico in proporzione alla quantità e qualità degli scambi con la cooperativa. Sono distinti dai dividendi, che remunerano il capitale conferito.
Lo statuto determina i criteri; il bilancio separa i dati dell’attività con i soci e le eventuali gestioni. L’assemblea può assegnare ristorni anche mediante aumento delle quote, nuove azioni o strumenti finanziari.
Non basta un’eccedenza contabile per generare un ristorno dovuto. Occorrono presupposti e deliberazioni pertinenti; il prezzo già pattuito di una fornitura non diventa automaticamente aleatorio per l’eventualità del ristorno.
Esempio pratico
Due soci hanno conferito lo stesso capitale ma effettuato acquisti mutualistici diversi: il ristorno segue gli scambi e i criteri statutari, non la sola misura delle quote.
Giurisprudenza
Ristorno e prezzo della fornitura
Corte di cassazione, n. 10641, 2015 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il ristorno realizza un vantaggio collegato agli scambi mutualistici e si distingue dall’utile sul capitale. L’eventuale integrazione del prezzo a fine esercizio può dipendere dai risultati, senza rendere incerto il prezzo della fornitura già pattuito.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.