Codice civile
Art. 2545-septiesdecies c.c. — Scioglimento per atto dell'autorita'
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
L'autorita' di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, puo' sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.
Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu' commissari liquidatori.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’autorità può sciogliere cooperative ed enti mutualistici che non perseguono più lo scopo o non possono raggiungerlo, oppure ricadono nelle ulteriori ipotesi di inattività indicate. Il provvedimento deve essere pubblicato e iscritto.
Rilevano anche due anni consecutivi senza deposito dei bilanci o senza atti di gestione. Quando vi è luogo a liquidazione, lo stesso provvedimento nomina uno o più commissari liquidatori.
Lo scioglimento non è la conseguenza automatica di ogni irregolarità formale. Vanno verificati presupposti, sequenza temporale e contenuto del provvedimento; il commissariamento conservativo ha finalità diversa.
Esempio pratico
La cooperativa non deposita bilanci per due anni consecutivi: l’autorità verifica il presupposto e adotta, se dovuto, il provvedimento con pubblicazione e iscrizione.
Giurisprudenza
Scioglimento di vigilanza e insolvenza
Corte di cassazione, n. 16848, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Lo scioglimento d’autorità per le cause dell’art. 2545-septiesdecies non richiede insolvenza e non equivale, secondo la voce editoriale, all’apertura della liquidazione coatta amministrativa. Le condizioni di cessazione mutualistica o inattività restano distinte.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.