Codice civile
Art. 2545-duodevicies c.c. — Sostituzione dei liquidatori
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
In caso di irregolarita' o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una societa' cooperativa, l'autorita' di vigilanza puo' sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorita' giudiziaria, puo' chiederne la sostituzione al tribunale. Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali e' intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorita' giudiziaria, l'autorita' di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle societa' cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorita' di vigilanza formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorita' di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della societa' cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La vigilanza può sostituire liquidatori della cooperativa per irregolarità o eccessivo ritardo; se la nomina è giudiziaria chiede la sostituzione al tribunale. La disposizione comprende una specifica procedura per enti in liquidazione senza bilanci per cinque anni.
Per questi enti, fuori dai casi esclusi di liquidatore giudiziario, l’autorità pubblica l’elenco. Creditori e interessati possono chiedere motivatamente la prosecuzione entro trenta giorni perentori, prima della conseguente cancellazione.
La numerazione ufficiale è duodevicies; octiesdecies è una variante editoriale della stessa disposizione, non una seconda scheda. La cancellazione non deriva dal semplice decorso di cinque anni senza la procedura prevista.
Esempio pratico
Un creditore vede la cooperativa nell’elenco pubblicato: presenta entro trenta giorni domanda motivata di prosecuzione per far valutare la necessità di completare la liquidazione.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Numerazione ufficiale conservata; la diversa grafia editoriale nell’URL Brocardi non genera un secondo articolo.