Codice civile
Art. 2553 c.c. — Divisione degli utili e delle perdite
Libro V - Del lavoro · Titolo VII - Dell’associazione in partecipazione
Testo dell'articolo
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Salvo diversa pattuizione, l’associato partecipa alle perdite nella stessa proporzione stabilita per gli utili. La sua esposizione interna alle perdite non può superare il valore dell’apporto.
Occorre leggere il contratto per individuare percentuale, eventuali deroghe e valore dell’apporto. La perdita si determina sulla gestione o sull’affare secondo il rendiconto, non per il solo fatto che un singolo credito sia insoluto.
La partecipazione alle perdite non coincide con responsabilità diretta verso i creditori dell’impresa. I vecchi casi con apporto lavorativo della persona fisica vanno distinti dal divieto introdotto nel 2015.
Esempio pratico
L’associato apporta diecimila euro e partecipa al venti per cento: se il calcolo della sua perdita supera diecimila, il limite legale dell’apporto impedisce di addebitargli l’eccedenza.
Giurisprudenza
Deroga alle perdite e qualificazione del rapporto
Corte di cassazione, n. 13842, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La clausola che esclude le perdite non basta, da sola, a negare la qualificazione associativa esaminata nella voce editoriale. La relazione tra risultati e apporto deve essere valutata sul complesso del rapporto.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.