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Art. 2568 c.c. — Insegna 

Libro V - Del lavoro · Titolo VIII - Dell’azienda; Capo II - Della ditta e dell’insegna

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le disposizioni del primo comma dell'art. 2564 si applicano all'insegna.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’insegna distingue i locali o il luogo dell’attività e segue il primo comma dell’art. 2564 sulla confusione. Un segno simile a quello altrui va differenziato quando attività e luogo creino il rischio previsto.

Occorre individuare l’uso dell’insegna e il pubblico interessato. La differenziazione deve essere percepibile e idonea a evitare l’associazione confusoria con il concorrente.

Il rinvio comprende il primo comma, non automaticamente la priorità di iscrizione prevista dal secondo per le ditte commerciali. La stessa espressione può essere anche un marchio e beneficiare di una tutela distinta.

Esempio pratico

Due esercizi vicini dello stesso settore usano insegne quasi identiche: la valutazione riguarda il rischio per il cliente di attribuire entrambi alla stessa impresa.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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