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Art. 2570 c.c. — Marchi collettivi 

Libro V - Del lavoro · Titolo VIII - Dell’azienda; Capo III - Del marchio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il marchio collettivo consente a soggetti con funzione di garanzia di concedere l’uso del segno a produttori o commercianti secondo un regolamento. La garanzia può riguardare origine, natura o qualità.

Registrazione, soggetti legittimati e condizioni d’uso richiedono il coordinamento con il codice della proprietà industriale. Il regolamento definisce requisiti e modalità di controllo dei soggetti autorizzati.

Non basta denominare collettivo un comune marchio commerciale. Vanno distinti i marchi di certificazione e le eventuali tutele geografiche speciali: il testo civilistico è una cornice e non sostituisce i requisiti settoriali.

Esempio pratico

Un’associazione disciplina l’uso del proprio segno da parte dei produttori aderenti: verifica le condizioni legali e adotta un regolamento che renda controllabili le qualità garantite.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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