Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2572 c.c. — Divieto di soppressione del marchio 

Libro V - Del lavoro · Titolo VIII - Dell’azienda; Capo III - Del marchio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il rivenditore puo' apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non puo' sopprimere il marchio del produttore.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il rivenditore può aggiungere il proprio marchio ai prodotti venduti, ma non sopprimere quello del produttore. La regola conserva l’identificazione dell’origine produttiva accanto a quella distributiva.

Occorre distinguere l’aggiunta consentita dalla rimozione o sostituzione del segno originario. Il caso deve essere coordinato con le altre norme sui marchi, sulla presentazione del prodotto e sugli accordi applicabili.

L’aggiunta non rende sempre lecito ogni confezionamento o modifica. La disposizione non risolve da sola questioni di esaurimento, alterazione del prodotto o comunicazione ingannevole, che richiedono la disciplina speciale pertinente.

Esempio pratico

Un distributore applica un’etichetta con il proprio marchio mantenendo quello del fabbricante; non può cancellare quest’ultimo per far apparire propria la produzione.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati