Codice civile
Art. 2573 c.c. — Trasferimento del marchio
Libro V - Del lavoro · Titolo VIII - Dell’azienda; Capo III - Del marchio
Testo dell'articolo
Il marchio puo' essere trasferito o concesso in licenza per la totalita' o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, purche' in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. Quando il marchio e' costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il marchio può essere ceduto o dato in licenza per tutti o parte dei prodotti e servizi registrati. L’operazione deve preservare il pubblico da inganni sulle caratteristiche essenziali.
Si identificano titolarità, oggetto e limiti dell’accordo, coordinando registrazione e pubblicità secondo la disciplina speciale. In taluni segni opera la presunzione di trasferimento insieme all’azienda prevista dal secondo comma.
Il vigente regime non ripropone il vecchio divieto generale di cessione separata dall’azienda. Marchio e ditta rimangono distinti; la licenza non equivale necessariamente al trasferimento della proprietà del segno.
Esempio pratico
Il titolare concede una licenza per una sola categoria di prodotti, definendo i controlli necessari per non ingannare il pubblico sulle qualità essenziali.
Giurisprudenza
Divieto storico di cessione separata
Corte di cassazione, n. 26901, 2008 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La fonte limita il vecchio divieto di alienare il marchio separatamente dall’azienda ai contratti soggetti al regime anteriore alla riforma entrata in vigore il 31 dicembre 1992.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.