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Codice civile

Art. 2574 c.c. — Leggi speciali 

Libro V - Del lavoro · Titolo VIII - Dell’azienda; Capo III - Del marchio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonche' gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le leggi speciali stabiliscono condizioni di registrazione dei marchi e dei loro trasferimenti e gli effetti della registrazione. Le regole civilistiche devono essere completate dalla normativa industrialistica applicabile.

Occorre individuare il titolo nazionale, europeo o internazionale e gli adempimenti pertinenti. Si verificano requisiti, pubblicità, estensione e limiti del diritto richiesto o azionato.

Il solo articolo civilistico non contiene ogni termine o procedura di deposito. Non si utilizzano automaticamente vecchie disposizioni sui marchi abrogate o superate dalle riforme.

Esempio pratico

Un’impresa vuole trasferire un marchio registrato: oltre al contratto dell’art. 2573 verifica gli adempimenti e gli effetti della pubblicità secondo la legge speciale vigente.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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