Codice civile
Art. 2574 c.c. — Leggi speciali
Libro V - Del lavoro · Titolo VIII - Dell’azienda; Capo III - Del marchio
Testo dell'articolo
Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonche' gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le leggi speciali stabiliscono condizioni di registrazione dei marchi e dei loro trasferimenti e gli effetti della registrazione. Le regole civilistiche devono essere completate dalla normativa industrialistica applicabile.
Occorre individuare il titolo nazionale, europeo o internazionale e gli adempimenti pertinenti. Si verificano requisiti, pubblicità, estensione e limiti del diritto richiesto o azionato.
Il solo articolo civilistico non contiene ogni termine o procedura di deposito. Non si utilizzano automaticamente vecchie disposizioni sui marchi abrogate o superate dalle riforme.
Esempio pratico
Un’impresa vuole trasferire un marchio registrato: oltre al contratto dell’art. 2573 verifica gli adempimenti e gli effetti della pubblicità secondo la legge speciale vigente.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.