Codice civile
Art. 2587 c.c. — Brevetto dipendente da brevetto altrui
Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo II - Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
Testo dell'articolo
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non puo' essere attuato ne' utilizzato senza il consenso di essi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Un brevetto dipendente non permette di attuare liberamente un’invenzione anteriore ancora protetta. Il nuovo titolo conserva valore, ma il suo sfruttamento richiede il rispetto della privativa precedente.
Si verifica se l’attuazione della nuova invenzione implichi davvero quella protetta dal brevetto anteriore e se quest’ultimo sia ancora in vigore. Il consenso o le eventuali fattispecie speciali di licenza devono essere accertati.
Concessione del brevetto e libertà di attuazione sono verifiche diverse. La dipendenza non determina automaticamente nullità del titolo nuovo; restano salve le discipline speciali applicabili.
Esempio pratico
Un miglioramento brevettato richiede l’uso di un componente ancora coperto da brevetto altrui: l’inventore verifica il consenso o un diverso titolo legale prima di produrre.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Consolidato WIPO Lex 2017; articolo in versione 1 nel corrente indice Normattiva; confronto editoriale del testo, uso limitato all’articolo immutato.