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Art. 2586 c.c. — Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione 

Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo II - Del diritto di brevetto per invenzioni industriali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 1996, N. 198.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il brevetto su un metodo o processo industriale attribuisce il suo uso esclusivo. La tutela deve essere individuata sul procedimento protetto e coordinata con la normativa brevettuale speciale.

Occorre identificare le rivendicazioni e gli atti di attuazione del processo. La disciplina attuale dei prodotti direttamente ottenuti e della prova dipende dalle disposizioni speciali pertinenti.

Il secondo comma del codice è abrogato dal 1996 e non viene riproposto come regola vigente. L’abrogazione parziale non cancella l’esclusiva del primo comma né risolve da sola la tutela prevista altrove.

Esempio pratico

Il titolare contesta l’uso del processo brevettato da un concorrente: esamina rivendicazioni e norme speciali, senza citare il secondo comma abrogato come fondamento attuale.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Secondo comma abrogato nel 1996; primo comma operativo e disciplina speciale distinta.

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