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Art. 259 c.c. — Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo IV — Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; Sezione I — Del riconoscimento

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La disposizione sulla necessità del consenso del coniuge per introdurre il figlio nella casa coniugale è abrogata. La situazione attuale va esaminata attraverso l’articolo 252 e le norme sulla tutela del figlio, senza applicare il vecchio articolo come un veto autonomo.

Esempio pratico

Un coniuge richiama l’articolo 259 per impedire l’inserimento del figlio dell’altro. La valutazione deve essere compiuta secondo le disposizioni attuali, a partire dall’articolo 252.

Note

Articolo abrogato: L. 151/1975. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.

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