Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 260 c.c. — Poteri dei genitori 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo IV — Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; Sezione I — Del riconoscimento

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’articolo, abrogato, organizzava i poteri sui figli riconosciuti secondo il vecchio sistema della patria potestà, con priorità paterna. Oggi la responsabilità genitoriale e il suo esercizio si ricostruiscono dalle norme vigenti, considerando entrambi i genitori e l’interesse del figlio.

Esempio pratico

Due genitori non sposati discutono su chi decida la scuola del figlio. Il padre non può invocare la vecchia priorità dell’articolo 260: si applica la disciplina attuale della responsabilità genitoriale.

Note

Articolo abrogato: L. 151/1975. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.

Articoli collegati