Codice civile
Art. 2597 c.c. — Obbligo di contrattare nel caso di monopolio
Libro V - Del lavoro · Titolo X - Disciplina della concorrenza e dei consorzi; Capo I - Disciplina della concorrenza; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parita' di trattamento.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’impresa in monopolio legale deve contrattare con chi richiede le prestazioni che costituiscono la sua attività, rispettando la parità di trattamento. La posizione esclusiva deriva dalla legge e comporta questo obbligo specifico.
Si verificano il titolo del monopolio, la prestazione richiesta e le condizioni applicate. Situazioni comparabili richiedono trattamento coerente, salvo differenze giustificate e regole speciali pertinenti.
Il monopolio economico di fatto non equivale automaticamente al monopolio legale. L’obbligo di contrattare non significa erogare qualsiasi prestazione prima e indipendentemente dalla conclusione del contratto.
Esempio pratico
Il monopolista legale riceve richieste equivalenti: deve applicare condizioni non discriminatorie e concludere il contratto dovuto, secondo la disciplina del servizio.
Giurisprudenza
Obbligo di concludere il contratto
Corte di cassazione, n. 10249, 1998 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce distingue l’obbligo del monopolista legale di contrattare dalla pretesa di ricevere la prestazione indipendentemente dalla conclusione del contratto. L’esclusiva legale non elimina la struttura contrattuale del rapporto.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.