Codice civile
Art. 2598 c.c. — Atti di concorrenza sleale
Libro V - Del lavoro · Titolo X - Disciplina della concorrenza e dei consorzi; Capo I - Disciplina della concorrenza; Sezione II - Concorrenza sleale
Testo dell'articolo
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attivita' di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attivita' di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La concorrenza sleale comprende confusione, denigrazione, appropriazione di pregi e altri mezzi contrari alla correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui azienda. La tutela protegge il confronto leale tra imprese.
Occorre verificare rapporto concorrenziale, condotta e idoneità lesiva. La clientela comune può esistere anche tra canali distributivi diversi quando i prodotti soddisfano lo stesso bisogno di mercato.
Per l’illecito può bastare il pericolo di danno; per il risarcimento servono anche danno e nesso causale. Assenza di brevetto o di un patto di non concorrenza non rende lecite condotte scorrette; il semplice successo del concorrente non basta a provarle.
Esempio pratico
Un negozio online copia segni e presentazione di un’attività fisica rivolta allo stesso mercato: si verifica confusione e correttezza senza escludere la concorrenza per la diversità del canale.
Giurisprudenza
Clientela comune e canali distributivi
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 626, 2025, Rv. 673635-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il rapporto di concorrenza può esistere tra vendita fisica e online se i prodotti rispondono al medesimo bisogno di mercato. La clientela comune non richiede l’identità personale degli acquirenti già serviti.
Fonte →Idoneità al danno e illecito
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 626, 2025, Rv. 673635-02 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
L’illecito concorrenziale può sussistere per l’idoneità della condotta a pregiudicare il concorrente, anche senza una perdita patrimoniale già verificata. La tutela preventiva non dipende dalla quantificazione attuale del danno.
Fonte →Sfruttamento scorretto di una relazione commerciale
Corte di cassazione, sez. 1, n. 11160, 2025, Rv. 673556-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La rassegna considera scorretto sfruttare un precedente rapporto preferenziale per acquisire informazioni su un prodotto altrui e immettere rapidamente l’innovazione sul mercato come propria novità, risparmiando gli investimenti usuali.
Fonte →Liste strutturate e vantaggio competitivo
Corte di cassazione, sez. 1, n. 14098, 2025, Rv. 674835-02 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
L’acquisizione tramite ex dipendenti di tabulati strutturati di clienti e distributori può essere sleale anche se singoli nominativi erano noti. La rassegna considera l’insieme riservato di informazioni che supera la normale memoria ed esperienza individuale.
Fonte →Concorso dell’imprenditore nell’atto sleale del terzo
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 21848, 2025, Rv. 675749-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Se l’atto sleale è compiuto da un terzo, il concorrente non risponde per il solo vantaggio ricevuto: occorre che abbia partecipato consapevolmente alla condotta oppure l’abbia approvata con consapevole acquiescenza.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.