Codice civile
Art. 26 c.c. — Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’autorità competente può coordinare l’attività di più fondazioni o unificarne l’amministrazione. Il codice mira a rendere più efficace l’impiego delle risorse senza perdere, per quanto possibile, il progetto originario dei fondatori.
Coordinare l’attività non significa necessariamente fondere gli enti o trasferire tutti i loro patrimoni in un’unica persona giuridica. Anche l’unificazione dell’amministrazione va distinta dalla fusione disciplinata dall’articolo 42-bis. Il provvedimento deve rispettare i limiti della norma e considerare le destinazioni dei patrimoni. L’articolo 28 esclude l’applicazione di questo potere alle fondazioni destinate soltanto a una o più famiglie determinate. Competenze e procedimento richiedono il coordinamento con la disciplina attuale.
Esempio pratico
Due fondazioni assegnano borse di studio nello stesso territorio. L’autorità valuta un coordinamento delle attività per evitare duplicazioni, rispettando le condizioni poste dai fondatori senza presumere che gli enti debbano necessariamente fondersi.