Codice civile
Art. 25 c.c. — Controllo sull'amministrazione delle fondazioni
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le fondazioni non hanno l’assemblea degli associati: per questo il codice prevede una vigilanza pubblica sull’amministrazione e sul rispetto dello scopo.
L’autorità può intervenire nelle nomine quando le disposizioni del fondatore non si attuano, annullare deliberazioni nei casi indicati e, per gestione non conforme a legge, statuto o scopo, sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario. La tutela dei terzi di buona fede resta prevista. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori richiedono l’autorizzazione indicata dalla norma e sono esercitate dai soggetti abilitati. L’espressione “autorità governativa” va coordinata con l’attuale riparto di competenze e con l’eventuale disciplina del Terzo settore: non autorizza a individuare un unico ufficio valido per tutte le fondazioni.
Esempio pratico
Gli amministratori utilizzano sistematicamente le risorse di una fondazione per scopi diversi da quelli statutari. L’autorità competente può esercitare i poteri di vigilanza e, nei presupposti di legge, nominare un commissario.
Giurisprudenza
Vigilanza e autonomia della fondazione
TAR Puglia, sez. III, sentenza n. 538, 2022 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’autorità che vigila sulla fondazione controlla la conformità della gestione alla legge e la conservazione della destinazione del patrimonio allo scopo. Questo controllo non le attribuisce una generale facoltà di scegliere al posto dell’ente l’organizzazione o le decisioni gestionali ritenute più convenienti.
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