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Codice civile

Art. 27 c.c. — Estinzione della persona giuridica 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La persona giuridica può estinguersi per le cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto, perché lo scopo è stato raggiunto o perché è divenuto impossibile. Per le associazioni è prevista anche la cessazione di tutti gli associati.

La difficoltà economica o un periodo di inattività non equivalgono sempre a impossibilità dello scopo: occorre verificare fatti e disciplina dell’ente. L’estinzione apre una fase in cui il patrimonio deve essere liquidato e destinato secondo le regole applicabili; i beni non diventano automaticamente proprietà degli amministratori o degli associati. Il terzo comma storico è abrogato e il procedimento di accertamento va coordinato con il D.P.R. 361/2000 e con le eventuali disposizioni speciali. Per una fondazione, nei presupposti dell’articolo 28, può essere considerata la trasformazione in luogo dell’estinzione.

Esempio pratico

Una fondazione era stata istituita per realizzare una specifica opera ormai completata. Occorre verificare se lo scopo è esaurito e applicare il procedimento di estinzione e liquidazione, salvo una soluzione ammessa dalla disciplina della fondazione.

Note

Terzo comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lettera c), D.P.R. 361/2000; non riprodotto come testo vigente.

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