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Codice civile

Art. 2609 c.c. — Recesso ed esclusione 

Libro V - Del lavoro · Titolo X - Concorrenza e consorzi; Capo II - Consorzi; Sezione I

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorche' dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Nei casi contrattuali di recesso o esclusione, la quota di partecipazione dell’uscente si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. Il mandato comune cessa nei suoi confronti.

Occorre controllare la causa di uscita, la procedura, l’efficacia della comunicazione e la disciplina dei rapporti pendenti. L’esclusione deve rispettare le condizioni pattuite e la correttezza nell’esecuzione.

L’accrescimento della partecipazione non va confuso con un automatico diritto al rimborso del fondo consortile. I consorzi di urbanizzazione sono figure atipiche: le loro regole di adesione e contribuzione richiedono un esame autonomo.

Esempio pratico

Un aderente esercita il recesso previsto per cessazione dell’attività: la sua partecipazione si ridistribuisce e il consorzio verifica separatamente debiti e incarichi già sorti.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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