Codice civile
Art. 2609 c.c. — Recesso ed esclusione
Libro V - Del lavoro · Titolo X - Concorrenza e consorzi; Capo II - Consorzi; Sezione I
Testo dell'articolo
Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.
Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorche' dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Nei casi contrattuali di recesso o esclusione, la quota di partecipazione dell’uscente si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. Il mandato comune cessa nei suoi confronti.
Occorre controllare la causa di uscita, la procedura, l’efficacia della comunicazione e la disciplina dei rapporti pendenti. L’esclusione deve rispettare le condizioni pattuite e la correttezza nell’esecuzione.
L’accrescimento della partecipazione non va confuso con un automatico diritto al rimborso del fondo consortile. I consorzi di urbanizzazione sono figure atipiche: le loro regole di adesione e contribuzione richiedono un esame autonomo.
Esempio pratico
Un aderente esercita il recesso previsto per cessazione dell’attività: la sua partecipazione si ridistribuisce e il consorzio verifica separatamente debiti e incarichi già sorti.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.