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Codice civile

Art. 2610 c.c. — Trasferimento dell'azienda 

Libro V - Del lavoro · Titolo X - Concorrenza e consorzi; Capo II - Consorzi; Sezione I

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il trasferimento dell’azienda comporta, salvo patto contrario, il subentro dell’acquirente nel contratto consortile. La partecipazione segue quindi l’azienda senza richiedere necessariamente un nuovo accordo di adesione.

Se il trasferimento avviene per atto tra vivi e ricorre una giusta causa, gli altri consorziati possono escludere l’acquirente entro un mese dalla notizia del trasferimento. Vanno provati la giusta causa e il rispetto della procedura.

La cessione di singoli beni non equivale necessariamente a trasferimento d’azienda. Il contratto può escludere il subentro, ma i suoi effetti devono essere coordinati con le regole sull’azienda e sui rapporti pendenti.

Esempio pratico

Chi acquista un’impresa di trasporti subentra nel suo consorzio logistico. Gli altri aderenti non possono escluderlo per semplice preferenza: occorrono giusta causa e tempestiva deliberazione.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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