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Art. 2615 c.c. — Responsabilita' verso i terzi 

Libro V - Del lavoro · Titolo X - Concorrenza e consorzi; Capo II - Consorzi; Sezione II

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Per gli obblighi assunti in nome del consorzio dai rappresentanti risponde il fondo consortile. Quando l’organo agisce per conto di singoli consorziati, questi rispondono solidalmente con il fondo.

Serve identificare il soggetto per conto del quale è stato assunto l’obbligo e i poteri dell’organo. Nei rapporti interni, l’insolvenza di un aderente comporta la ripartizione del suo debito tra gli altri in proporzione alle quote.

Non ogni debito consortile grava su tutti i partecipanti. La responsabilità esterna non si ricava dalla semplice appartenenza al consorzio e va distinta dagli obblighi contributivi interni e dalla disciplina delle società consortili.

Esempio pratico

Il consorzio compra arredi per il proprio ufficio: il fornitore si rivolge al fondo. Se ordina materiali per conto di un aderente individuato, può operare la responsabilità solidale di quest’ultimo.

Giurisprudenza

  • Danni nell’esecuzione del contratto consortile

    Corte di cassazione, n. 18235, 2008 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il consorzio che ha stipulato direttamente il contratto può rispondere verso il terzo dei danni provocati dalle imprese aderenti nello svolgimento delle attività che ne costituiscono l’esecuzione.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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