Codice civile
Art. 2619 c.c. — Controllo sull’attività del consorzio
Libro V - Del lavoro · Titolo X - Concorrenza e consorzi; Capo II - Consorzi; Sezione IV
Testo dell'articolo
L'attivita' dei consorzi e' sottoposta alla vigilanza dell'autorita' governativa.
Quando l'attivita' del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e' stato costituito, l'autorita' governativa puo' sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi piu' gravi, puo' disporre lo scioglimento del consorzio stesso.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il testo assoggetta l’attività consortile alla vigilanza governativa e contempla la sostituzione degli organi con un commissario, oppure lo scioglimento del consorzio nei casi più gravi di deviazione dagli scopi.
Occorre accertare la non conformità dell’attività, il fondamento e la competenza del potere attuale, il procedimento e la proporzione dell’intervento. La disciplina speciale può definire autorità e strumenti diversi.
La previsione va coordinata con il superamento dell’ordinamento corporativo e con il sistema vigente dei controlli. Non attribuisce ai consorziati un potere di commissariamento pubblico né consente di confondere una controversia interna con un provvedimento governativo.
Esempio pratico
Gli aderenti denunciano una gestione estranea agli scopi: prima di chiedere un commissario pubblico verificano se una legge vigente attribuisce tale potere all’autorità competente.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato da WIPO Lex, consolidato fino al 2016 pubblicato nel 2017; indice ufficiale Normattiva del 14 ottobre 2026: versione 1 immutata. Fonte storica non presentata come consolidato complessivo 2026. Confronto della disposizione con il riscontro editoriale, ove accessibile. La conferma della vigenza è riferita al solo articolo. Riferimenti e poteri storici coordinati con il sistema vigente; nessuna attestazione di un autonomo potere amministrativo attuale senza disciplina speciale.