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Codice civile

Art. 2620 c.c. — Estensione delle norme di controllo alle società 

Libro V - Del lavoro · Titolo X - Concorrenza e consorzi; Capo II - Consorzi; Sezione IV

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle societa' che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602.

L'autorita' governativa puo' sempre disporre lo scioglimento della societa', quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'art. 2618.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La disposizione estende alle società costituite per perseguire scopi consortili le norme della sezione sui controlli governativi. Il testo contempla anche lo scioglimento in caso di mancata approvazione richiesta dall’art. 2618.

L’applicazione richiede di identificare lo scopo consortile e verificare disciplina speciale, competenza e procedimento attuali. La forma societaria non esclude di per sé controlli pubblici previsti dalla legge.

Il riferimento non costituisce una causa automatica di scioglimento per ogni società consortile contemporanea. I richiami storici e i poteri governativi devono essere coordinati con il sistema vigente e con le norme del tipo societario.

Esempio pratico

Una società consortile viene sottoposta a un controllo pubblico: il provvedimento deve indicare il concreto fondamento legale e non limitarsi a richiamare genericamente lo scopo comune.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato da WIPO Lex, consolidato fino al 2016 pubblicato nel 2017; indice ufficiale Normattiva del 14 ottobre 2026: versione 1 immutata. Fonte storica non presentata come consolidato complessivo 2026. Confronto della disposizione con il riscontro editoriale, ove accessibile. La conferma della vigenza è riferita al solo articolo. Riferimenti e poteri storici coordinati con il sistema vigente; nessuna attestazione di un autonomo potere amministrativo attuale senza disciplina speciale.

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