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Codice civile

Art. 2611 c.c. — Cause di scioglimento 

Libro V - Del lavoro · Titolo X - Concorrenza e consorzi; Capo II - Consorzi; Sezione I

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contratto di consorzio si scioglie: 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata; 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilita' di conseguirlo; 3) per volonta' unanime dei consorziati; 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa; 5) per provvedimento dell'autorita' governativa, nei casi ammessi dalla legge; 6) per le altre cause previste nel contratto.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il consorzio si scioglie per scadenza, raggiungimento o impossibilità dell’oggetto, volontà unanime, deliberazione per giusta causa, provvedimento governativo ammesso dalla legge o altre cause contrattuali.

La decisione maggioritaria di scioglimento richiede una giusta causa e segue l’art. 2606. Occorre distinguere il verificarsi della causa dalla successiva definizione dei rapporti, dalla liquidazione e dall’eventuale cancellazione.

Lo scioglimento non cancella da solo debiti e obblighi già sorti. Una riduzione del numero degli aderenti non è elencata come autonoma causa legale: i suoi effetti richiedono l’esame della struttura concreta e del contratto.

Esempio pratico

Un consorzio creato per organizzare una fiera completa l’unico progetto previsto: si verifica la causa di scioglimento, ma restano da pagare i fornitori e liquidare i rapporti pendenti.

Giurisprudenza

  • Riduzione degli aderenti e rapporti pendenti

    Corte di cassazione, n. 6214, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La riduzione del consorzio a un solo partecipante non è, in sé, una causa di scioglimento elencata dall’art. 2611. La pronuncia distingue questo evento dalla definizione e liquidazione dei rapporti ancora pendenti.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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