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Codice civile

Art. 2629-bis c.c. — Omessa comunicazione del conflitto d'interessi 

Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo III - Omissioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla societa' o a terzi.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’omessa osservanza degli obblighi informativi sul conflitto d’interessi può costituire reato per amministratori e componenti del consiglio di gestione delle società e dei soggetti indicati. La pena è da uno a tre anni se ne derivano danni alla società o a terzi.

Occorre una categoria soggettiva rientrante nell’elenco, la violazione dell’art. 2391, primo comma, e un danno collegato all’omissione. L’interesse nell’operazione deve essere comunicato secondo le regole societarie.

La norma non criminalizza ogni interesse personale di qualsiasi amministratore. Il perimetro delle società quotate, diffuse o vigilate e i richiami alla normativa speciale devono essere verificati; l’illecito civile può avere presupposti differenti.

Esempio pratico

Un amministratore di una banca tace il proprio interesse in un contratto e l’omissione provoca una perdita: la verifica penale riguarda qualifica, obbligo informativo, danno e causalità.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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