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Codice civile

Art. 2629 c.c. — Operazioni in pregiudizio dei creditori 

Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo II - Illeciti degli amministratori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra societa' o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Riduzioni di capitale, fusioni o scissioni realizzate violando le norme a tutela dei creditori sono punite da sei mesi a tre anni quando causano loro danno. Si procede a querela della persona offesa.

Occorre identificare la garanzia violata, l’operazione e il pregiudizio causalmente collegato. Il risarcimento ai creditori prima del giudizio estingue il reato alle condizioni previste.

Una riorganizzazione svantaggiosa non basta senza violazione della disciplina protettiva e danno. L’estinzione penale va distinta dalla sanatoria degli atti societari e dalle eventuali pretese civili residue.

Esempio pratico

Gli amministratori eseguono una riduzione del capitale senza rispettare le tutele dei creditori, rendendo irrecuperabile un credito: la fattispecie richiede la prova del danno e della violazione.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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