Codice civile
Art. 2629 c.c. — Operazioni in pregiudizio dei creditori
Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo II - Illeciti degli amministratori
Testo dell'articolo
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra societa' o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Riduzioni di capitale, fusioni o scissioni realizzate violando le norme a tutela dei creditori sono punite da sei mesi a tre anni quando causano loro danno. Si procede a querela della persona offesa.
Occorre identificare la garanzia violata, l’operazione e il pregiudizio causalmente collegato. Il risarcimento ai creditori prima del giudizio estingue il reato alle condizioni previste.
Una riorganizzazione svantaggiosa non basta senza violazione della disciplina protettiva e danno. L’estinzione penale va distinta dalla sanatoria degli atti societari e dalle eventuali pretese civili residue.
Esempio pratico
Gli amministratori eseguono una riduzione del capitale senza rispettare le tutele dei creditori, rendendo irrecuperabile un credito: la fattispecie richiede la prova del danno e della violazione.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.