Codice civile
Art. 2631 c.c. — Omessa convocazione dell'assemblea
Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo III - Omissioni
Testo dell'articolo
Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorche' siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.
La sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Gli amministratori e i sindaci che omettono una convocazione assembleare obbligatoria sono soggetti alla sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro. L’obbligo può derivare dalla legge o dallo statuto.
Se manca un termine espresso, l’omissione si considera realizzata dopo trenta giorni dalla conoscenza del presupposto che impone la convocazione. La sanzione aumenta di un terzo per perdite o espressa legittima richiesta dei soci.
Il termine suppletivo non consente di attendere trenta giorni quando un’altra norma richiede di intervenire senza indugio. Occorre distinguere chi è effettivamente obbligato e verificare la legittimità della richiesta dei soci.
Esempio pratico
Gli amministratori ignorano una richiesta assembleare legittima: si controllano il termine applicabile, la conoscenza del presupposto e l’aumento della sanzione.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.