Codice civile
Art. 2632 c.c. — Formazione fittizia del capitale
Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo IV - Altri illeciti, attenuanti e misure patrimoniali
Testo dell'articolo
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La formazione o l’aumento fittizio del capitale attraverso le operazioni tipizzate è punito fino a un anno di reclusione. Possono risponderne amministratori e soci conferenti.
Rilevano l’attribuzione di partecipazioni eccedenti il capitale, la sottoscrizione reciproca e la rilevante sopravvalutazione di beni, crediti o patrimonio nella trasformazione. Occorre accertare la sostanza economica dell’operazione e gli elementi soggettivi.
Una stima discutibile non equivale automaticamente a una sopravvalutazione penalmente rilevante. La norma tutela l’effettività del capitale e richiede una verifica concreta, distinta dai rimedi civilistici sulla stima e dagli eventuali falsi contabili.
Esempio pratico
Un socio conferisce un macchinario e concorda con l’amministratore una valutazione enormemente superiore al suo valore per creare capitale apparente: si esaminano rilevanza e consapevolezza della sopravvalutazione.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.