Codice civile
Art. 2638 c.c. — Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza
Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo IV - Altri illeciti, attenuanti e misure patrimoniali
Testo dell'articolo
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita', consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorita' e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorita' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La norma punisce l’occultamento fraudolento e le informazioni false alle autorità pubbliche di vigilanza finalizzati a ostacolarne l’attività. Punisce inoltre l’ostacolo consapevole effettivamente realizzato, anche mediante omissioni, con reclusione da uno a quattro anni.
Il primo comma richiede comunicazioni o mezzi fraudolenti tipizzati e finalità di ostacolo; il secondo riguarda l’evento di intralcio. La pena raddoppia nelle società indicate. Le autorità e funzioni di risoluzione sono equiparate nei termini del comma 3-bis.
Una comunicazione tardiva non dimostra automaticamente ogni elemento del reato. Occorre distinguere mera condotta e fattispecie di evento, obblighi legali, dolo e concreta funzione dell’autorità. Il coordinamento con il diritto di difesa non autorizza in generale dichiarazioni false.
Esempio pratico
I dirigenti di un intermediario nascondono consapevolmente operazioni nella comunicazione obbligatoria al vigilante per impedirne il controllo: si verifica il primo comma, distinguendolo dall’eventuale ostacolo effettivamente prodotto.
Giurisprudenza
Consumazione della fattispecie di mera condotta
Corte di cassazione penale, sez. 5, sentenza n. 20174, 2025, Rv. 288134-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il primo comma dell’art. 2638 si perfeziona con la realizzazione delle condotte tipiche finalizzate a celare al vigilante la realtà economica, patrimoniale o finanziaria. Non richiede la prova dell’evento di ostacolo proprio della diversa fattispecie.
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Note
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