Codice civile
Art. 2637 c.c. — Aggiotaggio
Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo IV - Altri illeciti, attenuanti e misure patrimoniali
Testo dell'articolo
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena e' della reclusione da due a sette anni se il fatto e' commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’aggiotaggio punisce notizie false, operazioni simulate o artifici concretamente idonei ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari contemplati o la fiducia nella stabilità patrimoniale bancaria. La pena base è da uno a cinque anni.
Il testo vigente prevede da due a sette anni se il fatto è commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale. Occorre accertare la condotta tipica e il pericolo concreto; non basta una notizia inesatta priva della capacità offensiva richiesta.
Il perimetro degli strumenti e il rapporto con la disciplina speciale degli abusi di mercato devono essere verificati. L’ipotesi relativa all’IA introdotta nel 2025 non può essere applicata retroattivamente come trattamento più sfavorevole.
Esempio pratico
Una rete di contenuti generati con IA diffonde false notizie sulla solidità di una banca: si verificano idoneità concreta, impiego del sistema e data della condotta per individuare il trattamento applicabile.
Giurisprudenza
Pericolo concreto nell’aggiotaggio
Corte di cassazione penale, n. 27569, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’aggiotaggio richiede una condotta obiettivamente capace di produrre l’alterazione vietata, senza che debba necessariamente realizzarsi l’evento di prezzo. La reiterazione di condotte tipiche può integrare più reati, ferma l’eventuale continuazione.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Nuova pena per impiego di IA presente nel testo vigente; precedenti anteriori non usati per ricostruire la nuova ipotesi.