Codice civile
Art. 2643 c.c. — Atti soggetti a trascrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta; 2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale; 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano servitu' prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione; 5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti; 6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprieta' di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente; 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico; 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni; 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; 10) i contratti di societa' e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societa' o dell'associazione eccede i nove anni o e' indeterminata; 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente; 12) i contratti di anticresi; 12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La trascrizione rende pubblici i contratti, gli atti e i provvedimenti immobiliari elencati dalla norma. Comprende trasferimenti e diritti reali, locazioni oltre nove anni, specifici diritti edificatori e accordi di mediazione sull’usucapione con le formalità richieste.
Occorre qualificare l’effetto dell’atto e disporre di un titolo idoneo alla trascrizione. La pubblicità va poi coordinata con priorità, continuità e regole speciali: la semplice registrazione fiscale non la sostituisce.
La trascrizione non sana un contratto nullo e non rende qualsiasi accordo opponibile in ogni situazione. Gli accordi di mediazione sull’usucapione non hanno automaticamente gli stessi effetti della sentenza resa nel relativo giudizio.
Esempio pratico
Due soggetti vendono e acquistano un immobile con titolo idoneo: curano la trascrizione per rendere pubblica l’operazione e tutelare l’acquirente nei conflitti regolati dalla legge.
Giurisprudenza
Mediazione sull’usucapione e ipoteca anteriore
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 565, 2025, Rv. 673536-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Un accordo di mediazione che riconosce l’usucapione, trascritto dopo l’ipoteca, non basta a opporla al creditore garantito. La pubblicità dell’accordo segue la priorità dell’art. 2644 e non lo equipara automaticamente alla sentenza di accertamento.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.