Codice civile
Art. 2646 c.c. — Trascrizione delle divisioni
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote.
Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti ivi enunciati.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le divisioni immobiliari e i provvedimenti che assegnano o attribuiscono i beni divisi devono essere trascritti. Vanno pubblicati anche domanda di divisione giudiziale e opposizione per gli effetti previsti dall’art. 1113.
Occorre distinguere il titolo divisorio dalle formalità processuali e verificare quali creditori o aventi causa debbano partecipare perché la divisione sia efficace nei loro confronti.
La trascrizione della domanda non produce indistintamente gli effetti di ogni domanda giudiziale immobiliare. La disciplina della divisione e la tutela degli aventi causa richiedono il coordinamento con l’art. 1113 e con la continuità.
Esempio pratico
Due fratelli dividono gli immobili ereditati: trascrivono il titolo divisorio e verificano le formalità e gli interventi necessari per i creditori iscritti e gli aventi causa.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.